Il Sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus, stamattina ha emanato un’ordinanza sulla base di quella regionale approvata ieri sera.
– Si conferma il divieto di spostarsi dalla propria abitazione; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da motivi di salute, ovvero da comprovate necessità; si raccomanda alle persone che si muovono a piedi lungo le aree del territorio comunale e che accedono ad attività ed esercizi di indossare mascherine protettive;
– È vietata qualsivoglia forma di attività sportiva, fisica e motoria in aree pubbliche; sono altresì vietate le passeggiate senza alcuna specifica motivazione consentita; La disposizione è dettata dalla necessità di limitare il numero delle persone in circolazione negli spazi pubblici, mantenendo il regime di distanziamento sociale quale unica efficace difesa della collettività nei confronti della diffusione del virus Covid-19. Eventuali eccezioni dettate da particolari esigenze sanitarie dovranno essere certificate dal medico specialista che si assume la responsabilità di aver informato i pazienti del rischio di contrarre e di diffondere il coronavirus in particolare all’interno dei nuclei familiari, delle abitazioni e dei condomini. Tali certificazioni dovranno essere esibite alle autorità che effettueranno i controlli.
– Tra le comprovate necessità è compreso l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; a questo proposito resta inteso che un solo componente del nucleo familiare potrà spostarsi dalla propria abitazione per fare la spesa, non più di una volta al giorno e si raccomanda, inoltre, di limitare gli spostamenti per eseguire i suddetti acquisti.
– Coloro che si spostano dall’abitazione per acquistare generi alimentari e di prima necessità, ovvero per l’acquisto di qualsiasi prodotto nelle attività commerciali per le quali è consentita l’apertura dovranno conservare ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, lo scontrino fiscale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
– Negli esercizi commerciali dovranno adottarsi adeguate misure igieniche conformemente a quanto disposto dall’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020; in particolare: mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura; garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; tutti gli operatori delle attività commerciali, delle attività produttive, delle aziende che erogano servizi a diretto contatto l’utenza hanno l’obbligo di fare uso di mascherine; i titolari/rappresentanti legali degli esercizi commerciali hanno l’obbligo di assicurare il distanziamento tra i clienti che attendono di accedere ai suddetti locali, e rispondono in concorso con gli stessi clienti qualora le persone in attesa di fare ingresso nell’esercizio commerciale non rispettino la distanza interpersonale di non meno di un metro.
– Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali da affezione il conduttore negli spostamenti strettamente necessari dovrà rimanere nel raggio di duecento metri dalla propria abitazione principale. È ammesso lo spostamento per la cura degli animali di proprietà. È consentita, limitatamente a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare, la conduzione di poderi, orti, vigneti e colture ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare;
– Le persone senza fissa dimora potranno spostarsi e stazionare sulle aree pubbliche in numero non superiore a due, conservando la distanza nei rapporti interpersonali non inferiore ad un metro. È assolutamente vietato, anche per le suddette persone, consumare in strada bevande alcoliche e sostare nelle aree prospicienti le attività commerciali, specie le rivendite di generi alimentari e di beni di prima necessità. È assolutamente vietato l’accattonaggio.
– Tra le attività consentite sono contemplati i servizi per edifici e paesaggio, tra cui la cura e la manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole anche per le abitazioni private (codice ateco 81.30.00).
All’interno delle attività florovivaistiche che commercializzano anche prodotti del settore agricolo/zootecnico potrà proseguire l’attività rivolta a soddisfare le richieste di prodotti afferenti il settore agricolo/zootecnico.
– In deroga a quanto previsto nel succitato DPCM e in osservanza all’ordinanza del Presidente della R.A.S., fino al 26 aprile 2020 sono chiuse le cartolibrerie, le librerie e le attività del commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
– Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nel DPCM del 10 aprile 2020. Resta sospesa l’attività ambulante itinerante ad eccezione della distribuzione di acqua potabile a mezzo autobotti, previa autorizzazione. Resta confermata la chiusura di tutte le attività commerciali la domenica e i giorni festivi del 25 aprile e del 1 maggio, comprese le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione.
– La domenica e i giorni festivi potranno restare aperte le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie, ma unicamente per la vendita di generi di monopolio, escluse le scommesse.
– Al fine di evitare la dispersione di risorse e sovrapposizione di azioni, di tutte le iniziative rivolte alla raccolta e alla distribuzione di generi alimentari e di beni di prima necessità si deve dare preventiva informazione alla Protezione Civile comunale che deve registrarne l’attività. Nella comunicazione devono essere specificate le modalità di raccolta, stoccaggio e distribuzione degli aiuti ed i dati anagrafici completi delle persone incaricate della distribuzione. Tale informativa ha lo scopo, a tutela dei soggetti più fragili quali anziani o disabili, di verificare l’identità di chi si rechi nelle abitazioni dei cittadini destinatari degli aiuti;
– Sono escluse dalla necessità della suddetta informativa le Parrocchie e le Associazioni che procedono alla distribuzione presso le loro sedi e quelle che hanno già attivato la distribuzione attraverso i canali della Protezione Civile e dalla Caritas Diocesana. Tutti i volontari che partecipano alla distribuzione, compresi quelli di cui al periodo precedente, devono esporre un contrassegno nominativo personale contenente il riferimento all’associazione che partecipa alla distribuzione degli aiuti; inoltre, devono portare con se l’autocertificazione che motivi la necessità degli spostamenti dalla propria abitazione e la circolazione in ambito comunale.
– I soggetti che consegnano a domicilio prodotti alimentari, di ristorazione, beni e merci di qualsiasi natura per conto di esercizi privati, devono esporre un contrassegno nominativo personale con l’indicazione dell’azienda per la quale si effettua la consegna e devono portare con se l’autocertificazione che motivi la necessità degli spostamenti dalla propria abitazione e la circolazione in ambito comunale. In via eccezionale e temporanea i titolari di veicoli adibiti al servizio TAXI o NCC potranno effettuare il trasporto di generi alimentari e di beni di prima necessità dalle attività commerciali all’abitazione del consumatore, previo accordo tra i titolari degli esercizi commerciali e i titolari di licenza NCC E TAXI che aderiscono all’iniziativa: il corrispettivo del trasporto dovrà essere predeterminato e le tariffe dovranno rispondere a parametri di equità e ragionevolezza.
Lo smaltimento delle mascherine e dei guanti utilizzati dalla popolazione per proteggersi deve essere fatto utilizzando buste trasparenti ben chiuse ,da conferire nel secco residuo;