Nuova ordinanza del sindaco Campus per il contrasto al Covid. Ecco cosa prevede

nanni campus sassari

Il sindaco di Sassari Nanni Campus ha firmato oggi una nuova ordinanza sulle norme per il contrasto al coronavirus.

Ecco cosa prevede.

Nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande il consumo di prodotti al banco o all’aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al tavolo al chiuso è invece consentito solo ai clienti dotati di una Certificazione Verde valida o a quelli che ne siano esenti.

È fatto obbligo all’esercente, anche attraverso un proprio dipendente, di verificare il possesso della certificazione verde in corso di validità nel momento in cui il cliente si siede al tavolo all’interno del locale, al chiuso, ovvero in un’area chiusa di pertinenza del locale stesso.

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d’aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e di poter garantire un adeguato
distanziamento interpersonale nelle attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti assicurando almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale).

Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle aree private esterne alle mura del pubblico esercizio sulle quali l’esercente è autorizzato a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli spazi all’aperto delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore in cui è organizzato il consumo al tavolo.

Sul suolo pubblico concesso all’esercente è altresì vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda disponibile un tavolo. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali e spetta all’esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.

I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo, ad eccezione del momento in cui consumano alimenti/bevande. Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere l’ingresso è consentito ad un numero limitato di clienti per volta in modo tale da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra loro.

Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani. Al termine di ogni servizio al tavolo deve essere assicurata la pulizia e la disinfezione delle superfici. Con specifico riferimento all’obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni, si osserva che il suddetto obbligo si considera adempiuto con l’annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all’occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze.

Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo. Qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l’uso.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74.

Inoltre, a carico del legale rappresentante dell’attività, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, si applicano le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:
1. per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni di cui al presente provvedimento si
dispone la chiusura dell’attività per 5 giorni;
2. per la seconda violazione, si dispone la chiusura dell’attività per dieci giorni;
3. per la terza violazione si dispone la chiusura dell’attività per quindici giorni;
4. dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per trenta giorni.

La presente ordinanza cessa di produrre effetti al 31/12/2021 quale termine coincidente con l’attuale previsione della fine dello stato di emergenza nazionale

Condividi questo articolo:

Commenta l'articolo sulla pagina Facebook del Tamburino Sardo

commenti