La Regione risponde alle critiche sulla continuità territoriale

Aeroporto di Alghero Fertilia

In seguito ad alcuni articoli di stampa la Regione intende comunicare i termini esatti della vicenda. Il nuovo bando recentemente pubblicato è disciplinato dal medesimo decreto ministeriale n. 466/2021 che ha costituito la base normativa degli oneri di servizio pubblico accettati da Ita e da Volotea, senza compensazione. Quindi stessi contenuti, stesse clausole, medesima procedura, medesima opzione tra accettazione senza compensazione e senza esclusiva ovvero esclusiva con compensazione. Unica vera differenza: la compensazione ridotta avendo tenuto conto dei crescenti ricavi post pandemia.

Sulla normativa e sulla procedura

Si tratta di una procedura interistituzionale e totalmente disciplinata dalla normativa europea, nazionale e regionale nell’ambito della quale vengono definiti i contenuti della continuità territoriale. In particolare, il Regolamento CE n. 1008°/2008 prevede che l’imposizione di oneri di servizio pubblico avvenga esclusivamente nella misura necessaria a garantire che sulle rotte onerate siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. La legge n. 144 del 1999 detta disposizioni puntuali sulla procedura da seguire. La semplice lettura della normativa sopra richiamata consentirà di dissipare molte delle perplessità e dubbi emersi.

Con riferimento alla nuova procedura di gara, è doveroso ricordare i passaggi amministrativi che stanno alla base dell’assegnazione dei servizi aerei di linea, in primis il Regolamento CE n.1008/2008 e la l. n. 144/1999.

La procedura di imposizione di oneri di servizio pubblico è una procedura complessa interistituzionale che coinvolge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l’ENAC, la Regione e i servizi della Commissione europea, nello specifico la DG MOVE per gli aspetti relativi all’applicazione del Reg. CE n.1008/2008 e la DG COMP per gli aspetti relativi agli aiuti di Stato e alle tariffe. In principio la bozza di Progetto di Oneri di servizio pubblico (OSP), elaborata dalla Regione Sardegna, viene esaminata congiuntamente con i soggetti sopra richiamati e, in questa fase, la Commissione europea, si esprime sui contenuti, con particolare riferimento al dimensionamento

Una volta esaurito il preliminare confronto con la Commissione europea, si tiene la Conferenza di servizi tra Regione, Ministero ed ENAC nell’ambito della quale sono formalizzati il testo dell’imposizione di oneri di servizio pubblico ed il calcolo delle eventuali compensazioni da porre a base d’asta.

Il testo dell’imposizione è successivamente emanato con decreto dello stesso Ministro, non senza essere stato approvato con deliberazione di Giunta, preceduta dal parere espresso dalla competente commissione consiliare.

Su richiesta del Governo nazionale, per il tramite della Rappresentanza italiana presso la commissione europea, sono trasmessi alla Commissione europea per la successiva pubblicazione sulla GUUE :

– l’avviso di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte, che definisce la data di entrata in vigore degli OSP e scandisce il termine iniziale per la presentazione delle accettazioni senza esclusiva e senza compensazione da parte dei vettori;

– gli avvisi di gara per ciascuna delle rotte, che scandisce il termine iniziale per la presentazione, da parte dei vettori, delle offerte finalizzate all’affidamento in esclusiva e con compensazione.

La normativa comunitaria prevede che prima di chiudere definitivamente la rotta al mercato – il che avverrebbe con la stipula del contratto con l’aggiudicatario a valle della gara – qualsiasi vettore può accettare di esercitare la rotta senza esclusiva e senza compensazione.

Tali parallele procedure (accettazione e gara in esclusiva) sono previste dalla richiamata normativa di riferimento e l’accettazione senza esclusiva e senza compensazione, se interviene prima della stipula del contratto, prevale sull’assegnazione in esclusiva con compensazione.

Quindi, i tempi sono dettati dalle disposizioni del DM n.466/2021 di imposizione di oneri di servizio pubblico attualmente vigente e dalle tempistiche previste dal Regolamento n.1008/2008.

L’allegato tecnico al sopra richiamato Decreto prevede al punto 3.4.1 che “Il vettore che accetta gli oneri potrà interrompere il servizio soltanto a condizione che abbia previamente informato la Regione Autonoma della Sardegna di tale intenzione, mediante formale preavviso inviato almeno 6 mesi prima della data prevista per l’interruzione”.

A fronte della richiesta di interruzione del servizio da parte dei due vettori –di possibilità prevista dal decreto in argomento come in tutti gli altri precedenti decreti imposizione – la Regione, per poter doverosamente assicurare la prosecuzione dei servizi aerei di linea tra la Sardegna e gli scali di Linate e di Fiumicino ha dovuto procedere a bandire nuove gare per l’eventuale affidamento in esclusiva; si evidenzia eventuale in quanto, in osservanza della normativa comunitaria, deve essere comunque lasciata aperta la possibilità ai vettori di poter accettare senza esclusiva e senza compensazione.

Sui tempi di pubblicazione

Dovendo necessariamente garantire la continuità territoriale a partire dal febbraio 2023 e comunque per un tempo limitato (ottobre 2024) i ristretti tempi a disposizione non hanno consentito di riaprire il sempre confronto con la Commissione europea per un nuovo Progetto di OSP, e tanto meno di proporre un nuovo modello che introducesse la tariffa unica, la quale è stata in tutti i modi ostacolata dalla medesima Commissione europea nella fase di confronto dell’attuale modello, nonché dei precedenti; al riguardo la previsione di una tariffa per i non residenti lavoratori parificata alla tariffa dei residenti per il periodo invernale è certamente un risultato significativo.

La Regione è già impegnata nella elaborazione di un nuovo modello di continuità territoriale per la garanzia della connettività, che tenga dell’evoluzione della domanda di traffico nel periodo post pandemico, e della volontà di difendere in ogni sede il diritto alla definizione di una politica tariffaria che garantisca lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

Sull’indagine di mercato

Quanto all’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico da invitare alla procedura per l’affidamento del Servizio di analisi dell’attività operativa e di verifica dei costi e dei ricavi consuntivati dai vettori aerei operanti sulle rotte assoggettate ad oneri di servizio pubblico, e’ sufficiente verificare con maggior attenzione la sezione Bandi e gare del sito della Regione, per apprendere che tale servizio – a seguito dell’indagine di mercato – è stato poi affidato alla società T Bridge.

Il servizio in argomento affidato a T Bridge, pero’, nulla ha a che vedere con la definizione degli importi a base d’asta delle gare, ma attiene esclusivamente alla verifica del rendiconti dei servizi prestati dai vettori. Ricostruzioni diverse dalla realtà sono evidentemente non corrette e tendenziose.

Per meglio chiarire l’argomento, si specifica che i presupposti che stanno alla base degli importi posti a base d’asta sono già definiti nell’ambito della conferenza di servizi. Tali basi d’asta sono verosimilmente oggetto di ribasso in sede di gara. Tuttavia, l’importo aggiudicato non costituisce corrispettivo per il vettore ma compensazione massima per gli obblighi di servizio assunti.

La compensazione massima aggiudicata in sede di gara, pertanto, in coerenza con le previsioni normative, al fine di evitare sovra compensazioni, è soggetta a ridefinizione a posteriori così come stabilito dai contratti di servizio.

Chiunque volesse leggere gli atti, che sono pubblicati sul sito della Regione nella sezione Bandi e gare, potrà facilmente verificare che l’affidamento in argomento riguarda la verifica dei rendiconti dei servizi prestati da Volotea (Procedura di emergenza di sette mesi dal 15 ottobre 2021 al 14 maggio 2022) e da Alitalia SAI per l’ultimo periodo di attività (dal 1° gennaio 2021 al 14 ottobre 2021); nulla, invece, ha a che vedere con la definizione degli importi a base d’asta.

Sull’importo della compensazione

Occorre anzitutto chiarire che la previsione di una compensazione di 52 milioni, oltre essere al lordo dell’IVA di legge, comprende un asse temporale di circa un anno e otto mesi.

Tali somme sono al di sotto di quanto la Regione abbia mediamente speso negli ultimi anni. Le basi d’asta definite per quest’ultime gare, infatti, tengono conto dell’incremento dei passeggeri rispetto alle previsioni assunte in sede di Conferenza di servizi.

Pertanto, determinando un maggior flusso di passeggeri un maggior ricavo tariffario da parte dei vettori, ne derivano compensazioni massime inferiori rispetto a quelle definite in occasione delle precedenti gare.

Sull’Ammortamento

Con riferimento alle affermazioni ingannevoli relative alle voci di costo dell’ammortamento, giova ricordare che in fase di predisposizione della gara d’appalto non è ancora noto il nome dell’aggiudicatario, pertanto è lecito che il costo dell’ora volata assunto per il calcolo delle basi d’asta ricomprenda tutte le voci di costo.

Come descritto in precedenza, la compensazione eventualmente aggiudicata in sede di gara è una compensazione massima che viene rideterminata a posteriori al fine di evitare sovra compensazioni; pertanto eventuali costi non sostenuti, non vengono riconosciuti e non sono pagati.

Sull’utilizzo improprio delle risorse

È ingannevole stabilire un nesso logico tra l’adozione della tariffa unica e la previsione normativa che stanzia 30 milioni di euro a favore della Continuità territoriale aera della Sardegna, insinuando un uso improprio delle risorse.

Il competente Ministero ha assistito e accompagnato l’attuale modello di OSP in tutte le sue fasi, e ha potuto verificare la contrarietà della Commissione europea all’adozione della tariffa unica, ma anche l’atteggiamento rigidamente contrario a porre un tetto massimo alla tariffa dei non residenti.

L’attuazione della norma richiamata è stata, pertanto, condivisa con il competente Ministero.

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