- a) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio anche all’interno di gallerie e centri commerciali, ad eccezione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 che si richiamano in allegato.
- b) Il personale dipendente che opera a contatto con l’utenza nelle attività commerciali, nelle imprese erogatrici di beni e/o servizi, negli studi professionali, ovvero che lavora a contatto con gli altri dipendenti dovrà, obbligatoriamente, indossare mascherine protettive e guanti.
- c) Resta confermata la chiusura di tutte le attività commerciali la domenica, comprese le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione. La domenica potranno restare aperte le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie ma unicamente per la vendita di generi di monopolio, escluse le scommesse.
- d) È sospesa l’attività ambulante itinerante, a eccezione della distribuzione di acqua potabile a mezzo autobotti previa autorizzazione.
- f) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate dal DPCM del 22 marzo 2020. Sono autorizzate le attività professionali. Nel comparto dell’erogazione di servizi sono autorizzate, in particolare, le attività di assistenza sociale residenziale e non residenziale, le attività alberghiere e ricettive assimilabili, servizi postali e attività di corriere, attività di pulizia e disinfestazione, installazione impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazioni, manutenzione e riparazione di autoveicoli (anche il commercio di parti e accessori di veicoli), servizi di vigilanza privata, attività di cali center, attività di riparazione e manutenzione computer, di telefoni, di elettrodomestici per la casa, attività di lavoro domestico, pulizie condominiali e babysitting.
- g) Si conferma il divieto di spostarsi dalla propria abitazione; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da motivi di salute, ovvero da comprovate necessità.
- h) Si raccomanda alle persone che si muovono a piedi lungo le aree del territorio comunale e che accedono ad attività/esercizi di indossare mascherine protettive e guanti.
- i) È vietata qualsivoglia forma di attività sportiva, fisica e motoria all’aria aperta e, inoltre, sono vietate le passeggiate; questa necessità è dettata dalla particolare condizione di criticità che si è registrata nel territorio comunale nei giorni in cui le suddette pratiche erano consentite, ovvero la concentrazione sulle strade di un numero costantemente critico di persone e gli assembramenti di sportivi nelle aree in cui solitamente si corre. Eventuali eccezioni dettate da particolari esigenze sanitarie dovranno essere certificate dal medico specialista che si assume la responsabilità di aver informato i pazienti del rischio di contrarre e quindi diffondere il corona virus in particolare airinterno dei nuclei familiari, delle abitazioni e dei condomini. Tali certificazioni dovranno essere esibite alle autorità che effettueranno i controlli.
- l) Tra le comprovate necessità è compreso l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; a questo proposito resta inteso che un solo componente del nucleo familiare potrà spostarsi dalla propria abitazione per fare la spesa, non più di una volta al giorno ad eccezione degli spostamenti per l’acquisto di farmaci che non sono soggetti a limitazioni; si raccomanda, inoltre, di limitare gli spostamenti per i suddetti acquisti. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali da affezione il conduttore negli spostamenti strettamente necessari dovrà rimanere nel raggio di duecento metri dalla propria abitazione principale.
- m) In ottemperanza all’ordinanza del 24 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna – prot. 3194 – è consentita limitatamente a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare la conduzione di poderi, orti, vigneti e ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare;
- n) È ammesso lo spostamento per la cura degli animali di proprietà;
- o) Le persone senza fissa dimora potranno spostarsi e stazionare sulle aree pubbliche in numero non superiore a due, conservando la distanza nei rapporti interpersonali non inferiore ad un metro. È assolutamente vietato, anche per le suddette persone, consumare in strada bevande alcoliche e sostare nelle aree prospicienti le attività commerciali, specie le rivendite di generi alimentari e di beni di prima necessità. È assolutamente vietato l’accattonaggio.
- p) Con specifico riferimento al comparto della ristorazione, sono consentiti, unicamente, la consegna a domicilio e i servizi mensa, anche la domenica; Conformemente al disposto di cui al DPCM 22 marzo 2020 è fatto divieto alle persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, fatte salve le comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero i motivi di salute.
SANZIONI
L’inottemperanza alle prescrizioni delle lettere a), f), g), n), p) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000; Inoltre, l’inottemperanza all’obbligo di sospensione di un’attività o di un esercizio determina applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività o dell’esercizio da 5 a 30 giorni. Se il mancato rispetto delle suddette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima;
All’atto dell’accertamento delle violazioni per l’inosservanza dell’obbligo di sospensione di un’attività ovvero di un esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a cinque giorni; il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in fase di esecuzione.
L’inottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 1 lettere b), c) d) e), i), 1), m) o) del presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 c.p., fatta salva l’applicazione di violazioni della legge in materia sanitaria;
La presente ordinanza resterà in vigore fino al 3 aprile 2020, salvo diversa o superiore disposizione.