È stata pubblicata dalla Regione l’ordinanza con i permessi e restrizioni valide fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe
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- I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino
all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel
territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19. - L’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di
locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane
dell’intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli
spostamenti dal DPCM del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale. - È sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero territorio
regionale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di
persone a tutela della salute pubblica. - Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di
domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli
esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari
esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi
gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni
relative alla vendita al dettaglio. - È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola
volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni
necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica
all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali
d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed
esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita,
altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del
nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed
ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare. - È fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla
sanificazione degli edifici pubblici e dell’arredo urbano del proprio territorio.
I Comuni che abbiano disposto la sanificazione delle strade dei propri centri
abitati sono tenuti ad effettuarla in conformità al Parere reso dall’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020. La sanificazione deve essere prioritariamente
rivolta alle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed
ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed
uffici pubblici. - Nei mezzi del trasporto pubblico locale, fatti salvi i casi di urgenza o forza
maggiore per i traghetti di collegamento con le Isole di San Pietro, La Maddalena
e L’Asinara comunque nel rispetto delle misure di distanziamento personale in
vigore, è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei
posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un
metro tra gli stessi. - Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali
e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di
apparecchi da intrattenimento e per il gioco. - È istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad
uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola per le comunicazioni relative alla gestione dell’emergenza in corso. Il numero di telefono è notificato con separata
comunicazione del Direttore Generale della Presidenza. - In attuazione del DPCM del 22 marzo 2020, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Conseguentemente, la previsione di assenso agli spostamenti per “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, nelle precedenti ordinanze contingibili e urgenti.
- I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di
cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.).