Oggi, 2 maggio, il sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus, ha firmato la nuova ordinanza che entrerà in vigore da domani.
Queste tutte le dispozione contenute.
SPOSTAMENTI
Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Dalle 5 alle 22 non è quindi necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio
Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche
mediante autodichiarazione.
In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, sempre dalle 5 e le 22, nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già ivi conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione e di bar, circoli privati, caffetterie e assimilabili; per i pubblici esercizi resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto; per gli esercenti di “bar e altri esercizi simili senza cucina” l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00.
È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. L’ingresso e la permanenza all’interno dei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.
Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno
degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
Ferma restando la sospensione dell’utilizzo di dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili su area pubblica da parte dei titolari dei pubblici esercizi fino a nuovo provvedimento che sarà contestuale al passaggio della Regione Sardegna in zona
gialla/bianca, l’estensione delle nuove concessioni o l’ampliamento delle superfici già
concesse adottata nell’ambito delle misure di sostegno agli esercenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga al Regolamento per l’occupazione
del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018 è autorizzata fino al 31 luglio
2021 ai sensi dell’art. 10 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 che proroga al 31 luglio 2021 il
termine dello stato di emergenza.
SPORT
Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport
di contatto di carattere amatoriale.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi
riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto
l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita
la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di
spogliatoi interni a detti circoli.
CULTURA
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ad
eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli
archivi.
Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la
possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming. Sono sospese le attività degli spettacoli viaggianti.
DISPOSIZIONI SU MASCHERINE E ASSEMBRAMENTI
È fatto obbligo sull’intero territorio comunale di indossare le mascherine quali protezione
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone
non conviventi.
In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie
quando si cammina lungo strade o piazze dell’ambito urbano frequentate da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi;
Le mascherine dovranno essere indossate anche all’interno di parchi, aree di svago,
giardini pubblici.
Le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con se anche se ci si sposta in aree periferiche, esterne al centro urbano, ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi.
Sono esclusi dall’obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei
anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della
mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica.
È fatto assoluto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone.
Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente
assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due
metri se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all’aperto non vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
È vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale (jogging, footing) senza la
mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade
pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti.
È vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro
spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi,
ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata, al fine di non imporre anche a
tutti gli altri passanti di dover rischiare l’esposizione a possibili concentrazioni di aerosol
respiratorio potenzialmente infettivo.
In caso di accertato determinarsi di assembramenti di persone su strade e piazze
nell’ambito urbano, tali da rappresentare un rischio per la salute della comunità, la Polizia
Locale dovrà disporre la chiusura al pubblico delle suddette aree, per tutta la giornata o in
determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni
private e agli esercizi commerciali (compatibilmente, per questi ultimi, con le capacità di
accoglienza di clienti).
È possibile raggiungere le seconde case, anche se ubicate in un altro comune (solo a
coloro che possano comprovare di avere titolo per recarsi nel suddetto immobile); la casa
di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare
convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unitamente tale nucleo;
Coloro che si spostano a bordo di veicoli privati dovranno osservare le stesse
prescrizioni previste per il trasporto non di linea, ovvero la presenza del solo conducente
nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore
fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Le
suddette prescrizioni non si applicano alle persone conviventi;
A bordo di motoveicoli potrà viaggiare il solo conducente, fatta eccezione per un
eventuale passeggero convivente (qualora il codice della strada consenta il trasporto di un
passeggero);
L’accompagnamento dei defunti al cimitero cittadino dovrà ugualmente avvenire per
gruppi non superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, affinché possa
essere garantito un distanziamento tra gruppi tale da non determinare forme di
assembramento e di contatti reciproci altamente esposti al rischio di diffusione del
contagio.
Con specifico riferimento alle violazioni commesse da pubblici esercizi e attività
commerciali trovano applicazione, in aggiunta alle suddette sanzioni, le sottoelencate
sanzioni accessorie:
• per la prima violazione di una o più delle prescrizioni imposte dalle ordinanze
sindacali in corso di validità la chiusura dell’attività per 5 giorni;
• per la seconda violazione, la chiusura dell’attività per dieci giorni a cui si aggiunge
con riferimento alle attività di ristorazione la revoca dell’estensione delle nuove
concessioni o dell’ampliamento delle superfici già concesse fino al 31 Luglio 2021
ai sensi della presente ordinanza sindacale nell’ambito delle misure di sostegno agli
esercenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga al
Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature
temporanee e amovibili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31
del 15/05/2018;
• per la terza violazione la chiusura dell’attività per quindici giorni;
• dalla quarta violazione e per le successive violazioni si applica per ciascuna
suddetta condotta illecita la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per
trenta giorni.