Il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha firmato poco fa l’ordinanza regionale che limita l’arrivo in Sardegna per chi ha la seconda casa nell’isola. Nel testo si legge che l’ingresso ai non residenti che hanno un casa in Sardegna è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale.
Le compagnie aeree e navali devono, prima dell’imbarco dei passeggeri acquisire e verificare, oltre alla ricevuta dell’avvenuta registrazione dei passeggeri sull’applicazione “Sardegna Sicura”, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2 marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e sono obbligate a vietare l’imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti.
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta il personale sanitario di ATS nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta vaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiarate dai passeggeri sulla piattaforma “Sardegna Sicura”. Le Società di gestione degli aeroporti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in coordinamento con i competenti organi statali, individuano all’interno degli scali le aree nelle quali il personale di ATS e del CFVA svolge le suddette attività di verifica.
I sindaci, in qualità di Autorità di protezione civile e sanitaria, vigileranno sul rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nei centri abitati, attraverso la Polizia locale e le Compagnie barracellari, e trasmetteranno i dati raccolti alla Sala Operativa Regionale della Direzione Generale della Protezione Civile.
Queste disposizioni avranno validità da domani 18 marzo fino al 6 aprile 2021, mentre sarà valido fino al 23 marzo che i passeggeri che si sono sottoposti al tampone rapido antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, o che si sono sottoposti al tampone molecolare entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, devono dare atto dell’avvenuto adempimento attraverso la piattaforma.